Colui che crea ed utilizza un profilo su social network, utilizzando abusivamente l'immagine di una persona del tutto inconsapevole, associata ad un "nickname" di fantasia ed a caratteristiche personali negative, commette il reato di sostituzione di persona. Ed infatti, siffatta condotta si risolve nell'attribuzione ad un'altra persona (quella immortalata nella fotografia utilizzata) di un falso nome (il nickname di fantasia), il che integra una delle fattispecie alternative punite dall'art. 494 C.P., dove l'evento dell'induzione in errore si verifica ai danni delle persone cui il soggetto agente si è presentato, tramite una "richiesta di amicizia", con l'immagine della persona offesa.