E'prassi, una volta che un cittadino denunci il furto o lo smarrimento del telefono cellulare, richiedere i tabulati del traffico telefonico generato dell'apparecchio. Ne consegue una perquisizione presso l'intestatario della SIM utilizzata e il conseguente differimento all'Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.
In assenza di alcuna giustificazione, l'aver inserito la carta sim nel telefono ricettato giustifica l'adozione di una regola di ragione, ovvero di una massima di esperienza consolidata nel senso che il telefonino, oggetto di furto da parte di un terzo, è stato usato dalla persona che lo ha ricettato.
La disponibilità del telefonino di provenienza furtiva (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione) configura non solo l'elemento oggettivo del reato di ma al contempo un inizio di prova del dolo: secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. (n. 29198 del 2010 rv. 248265).
E'prassi, una volta che un cittadino denunci il furto o lo smarrimento del telefono cellulare, richiedere i tabulati del traffico telefonico generato dell'apparecchio. Ne consegue una perquisizione presso l'intestatario della SIM utilizzata e il conseguente differimento all'Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.