Costituisce esercizio abusivo della professione di psicologo l’attività di un pranoterapeuta che, prima di imporre le mani, intrattenga approfonditi colloqui su aspetti intimi della vita dei pazienti, per diagnosticare problematiche psicologiche, ovvero chi tratta pazienti affetti da disturbi psicologici con colloqui e anamnesi per collegare cause psicologiche e disturbi fisici o con consulenze per problemi caratteriali e relazionali, sostenute da percorsi terapeutici, sedute, colloqui e pratiche ipnotiche.
In sostanza, la nozione di attività psicoterapeutica, prescinde dalle modalità, che possono essere scientificamente provate o meno, con cui l’attività si esplica e richiede che essa abbia come presupposto la diagnosi e come obbiettivo la cura di disturbi psichici.
È perciò sufficiente, che il soggetto non qualificato svolga un’azione che vada a incidere sulla sfera psichica del paziente con lo scopo di indurne una modificazione, che potrebbe risultare dannosa.