Nell'ambito dei reati pedopornografici, commessi tramite condivisione di files presenti nella memoria di un personal computer, non ha alcuna rilevanza il loro mero trasferimento nel cestino del sistema operativo in quanto gli stessi restano comunque disponibili mediante la semplice riattivazione dell'accesso al file.
Al contrario, la loro definitiva cancellazione dal computer escluderebbe la detenzione materiale dei files pedopornografici e, dunque, l'elemento oggettivo del relativo reato. Tuttavia, anche prescindendo dal fatto che l'avvenuta cancellazione dei files non esclude di per sé la loro pregressa detenzione, tale evento incide soltanto sul perdurare della flagranza del reato in esame: fino al momento dell'eliminazione, infatti, i files erano senza dubbio detenuti, comportando la loro cancellazione non la elisione ex tunc della rilevanza penale di tale condotta bensì la cessazione di essa, dato senza dubbio rilevante in considerazione della natura permanente del reato contestato ma tuttavia inidoneo ad escludere la sussistenza stessa della fattispecie criminosa.