In tema di omessa custodia di animali, al fine di escludere la colpa, consistente nella mancata adozione delle dovute cautele, non è sufficiente che l’animale sia tenuto in un luogo privato e recintato, ma è necessario che tale luogo sia idoneo a evitare che lo stesso possa sottrarsi alla custodia o al controllo.
Questo è il principio ribadito recentemente dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 11093 dd. 23.03.2021).
Nella specie, l’imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 590 C.P., con condanna al pagamento del risarcimento del danno, perché i cani di sua proprietà, seppur detenuti nel cortile recintato dell’abitazione, dopo essere riusciti a sporgersi fuori dalla recinzione che era solo appoggiata sopra il muretto di confine e non già fissata, azzannavano il cane condotto dalla vittima, trascinandolo quindi all’interno della proprietà cagionandone la morte.