Con il termine divorzio “veloce”, si fa riferimento alla possibilità di domandare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civile del matrimonio (a seconda che l’unione sia stata celebrata con rito civile o religioso) in tempi molto rapidi ovvero secondo le tempistiche introdotte dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e precisamente: a) sei mesi se la separazione è stata consensuale, b) dodici mesi se la separazione è stata giudiziale.
Come per la separazione, anche il divorzio può essere consensuale ovvero giudiziale.
Nel primo caso (divorzio consensuale), i coniugi hanno tre possibilità: 1) ricorso congiunto. Marito e moglie, assistiti da un legale (anche uno solo per entrambe), depositano l’atto presso la cancelleria del giudice competente, il quale fissa l’udienza di comparizione. Se il tentativo di conciliazione fallisce, viene emessa sentenza di divorzio, 2) negoziazione assistita. In alternativa al tribunale, i coniugi possono tentare di raggiungere un accordo con l’assistenza di un legale (uno per entrambe i coniugi). Se un accordo viene raggiunto, una copia autentica della convenzione raggiunta va trasmessa all’ufficiale di stato civile del comune in cui il matrimonio è stato trascritto, 3) dichiarazione in comune. Se non vi sono figli, di entrambe i coniugi, minori, incapaci o portatori di handicap gravi oppure non autosufficienti dal punto di vista economico è prevista la possibilità di divorziare rivolgendosi personalmente al sindaco del comune, quale ufficiale di stato civile.
Rimane ferma la possibilità che i coniugi non raggiungano alcuna intesa. In un caso siffatto sarà necessario ricorrere al “divorzio giudiziale” che può essere richiesto da una delle parti anche se l’altra non è d’accordo.