In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto, invece, un contributo partecipativo – morale o materiale – alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito (cassata, nella specie, la decisione dei giudici del merito i quali non avevano spiegato perché la singolare modalità di custodia delle sostanze stupefacenti suddivise in tanti involucri diversi sistemati e nascosti in tanti posti diversi – giacche, mobili, stanze, calzini, tasche interne di giacche posizionate in armadi privati, comodini personali – costituiva un riscontro della ipotesi concorsuale anziché un riscontro dell'altra ipotesi ricostruttiva sostenuta dalle difese, secondo cui, se tutti e quattro gli imputati concorrevano nella detenzione di tutte le sostanze, non ci sarebbe stata una logica spiegazione al fatto che i codetentori avevano diviso e nascosto in quel modo la sostanza).