La Suprema Corte torna a ribadire che essere in possesso di password d’accesso a sistemi informatici non comporta automaticamente la legittimità dell’accesso al sistema informatico se effettuato per scopi diversi da quelli per i quali le credenziali erano state concesse.
E’ ormai pacifico che integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico protetto, prevista dall'art. 615 ter c.p., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del resto, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l'ingresso al sistema.
In sostanza e nel concreto, ciò significa che il funzionario pubblico o l’ufficiale di Polizia Giudiziaria (Carabinierie, Poliziotto, ecc.), non può curiosare nelle banche dati dell’Ente d’appartenenza senza un fine connesso all’attività lavorativa che svolgono. Quindi, verificare la dichiarazione dei redditi, i precedenti penali e ogni altra informazione contenuta nelle banche dati dell’Ente d’appartenenza, al solo fine di soddisfare una curiosità personale costituisce reato.