LA DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI
Il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in attuazione della delega in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio di cui all'art. 2, comma 3, L. 28 aprile 2014, n. 67, assume una decisiva importanza in quanto abroga tutta una serie di reati, per i quali era prevista la procedibilità a querela di parte, e li sostituisce con illeciti civili sanzionati con pene pecuniarie civili alle quali si affianca il risarcimento del danno a favore della persona offesa. La ratio della riforma è da rinvenire, in primo luogo, nell'intento di deflazionare il carico giudiziario del giudice penale, trasferendo la trattazione delle cause in capo al giudice civile e, secondariamente, assicurare una maggiore efficacia della sanzione e del risarcimento del danno.
Successivamente, con il D.Lgs. 8/2016 si è provveduto alla depenalizzazione ed alla trasformazione in illeciti amministrativi di tutti i reati puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda, ad esclusione dei reati previsti dalla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente territorio e paesaggio, sicurezza pubblica, giochi d'azzardo e scommesse, armi, elezioni e finanziamento ai partiti.
Anche in questo caso la ratio di questo secondo intervento normativo è da rinvenire, ancora una volta, nella necessità di deflazione del carico giudiziario penale e della effettività della sanzione, in considerazione della scarsa offensività degli illeciti colpiti dalla novella per i quali si ritiene che la previsione di una sanzione amministrativa possa determinare un effetto dissuasivo maggiore rispetto alla minaccia di una pena conseguente ad un processo penale dai tempi lunghissimi.
Le fattispecie oggetto della riforma, dalla quale rimane escluso il reato di immigrazione clandestina, sebbene il Parlamento avesse inizialmente votato a favore di una sua depenalizzazione, possono così essere sintetizzate:
REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE
- Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.);
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486);
- Falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dall'art. 486;
- Uso di atto falso. Atto privato (art. 489, comma 2);
- Soppressione, distruzione e occultamento di scritture private vere (art. 490);
- Atti osceni (art. 527, comma 1);
- Pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528, comma 1 e 2);
- Ingiuria (art. 594);
- Sottrazione di cose comuni (art. 627);
- Danneggiamento comune (art. 635, comma 1);
- Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647);
- Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (art. 652, comma 1 e 2);
- Abuso della credulità popolare (art. 661);
- Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (art. 668, comma 1, 2 e 3);
- Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (art. 726)
REATI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI
- Mancato rispetto dell'autorizzazione alla coltivazione di stupefacenti per uso terapeutico (art. 28, comma 2, d.p.r. 309/1990);
- Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2 d.l. 463/1983);
- Guida senza patente (art. 116, comma 15 D.Lgs. 285/1992);
- Omessa identificazione (art. 55, comma 1 D.Lgs. 231/2007);
- Omessa registrazione (art. 55, comma 4, D.Lgs. 231/2007);
- Impedito controllo ai revisori (art. 26 D.Lgs. 39/2010);
- Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari da parte del pubblico ufficiale (art. 235 r.d. 67/1942);
- Emissione di assegno da parte dell'istituto non autorizzato o con autorizzazione revocata (art. 117 r.d. 736/1933);
- Interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate dalla legge (art. 19, comma 2, l. 194/1978);
- Violazione delle norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati (art. 11 r.d. 234/1931);
- Abusiva concessione in noleggio (art. 171-quater l. 633/1941);
- Omissione di denuncia di beni (art. 3 D.Lgs. luogotenenziale 506/1945);
- Alterazione del contrassegno di macchine (art. 15 l. 1329/1965);
- Installazione o esercizio di impianti (art.
- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 d.p.r. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 d.p.r. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 d.p.r. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 d.p.r. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra doganali (art. 286 d.p.r. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 d.p.r. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 d.p.r. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 d.p.r. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 d.p.r. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 d.p.r. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 d.p.r. 43/1973);
- Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 D.p.r. 43/1973).
Rimangono sanzionate penalmente fattispecie collegate al fenomeno dell'occupazione abusiva di alloggi quali l'usurpazione di immobili (art. 631 c.p.), l'invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.) e la deviazione di acque e modifica dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.).
Dato caratterizzante la riforma è che la pretesa punitiva da parte dello Stato risulta subordinata alla richiesta di risarcimento del danno da parte della persona offesa (sempre che la domanda risarcitoria sia accolta), in quanto l'art. 8, comma 1 e 2, del decreto in commento, dispone espressamente che le sanzioni civili siano applicate dal giudice competente a conoscere l'azione di risarcimento del danno il quale decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria (il cui provento è devoluto in favore della Cassa delle ammende, ex art. 10 del decreto) al termine del giudizio, qualora sia accolta la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla persona offesa. Di conseguenza, se non è accolta la domanda risarcitoria non può essere conseguentemente applicata la sanzione pecuniaria civile.
Come evidenziato da accorta dottrina, ci troviamo in presenza di una particolare situazione nella quale una medesima vicenda dà luogo a illeciti diversi, uno di natura civile, consistente nella lesione di una situazione giuridica soggettiva, l'altro di natura non meglio precisata, che porta all'irrogazione di una “sanzione civile” ma che fa riferimento ad un illecito che non può essere definito come “civile” (M. Bove, Sull'introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie dal punto di vista del processualcivilista (note a margine del d.lgs. n. 7 del 15/1/2016), in La Nuova Procedura Civile, 1, 2016).
In merito ai reati tramutati in illeciti amministrativi, sarà l’autorità amministrativa competente a notificare gli estremi della violazione ai soggetti interessati, i quali potranno effettuare il pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento, entro 90 giorni.
Sarà un apposito decreto del Ministro della Giustizia a fissare i termini e le modalità di pagamento della sanzione pecuniaria civile oltre che per le forme e per la riscossione degli importi.
Il giudice, con particolare riferimento alle condizioni economiche del condannato, ha facoltà di disporre il pagamento della sanzione pecuniaria civile in rate mensili (in numero da 2 a 8), ma ciascuna rata non potrà essere inferiore a 50 euro, anche se il condannato ha la possibilità di estinguere la sanzione civile pecuniaria in ogni momento, attraverso un unico pagamento.
Come noto, per effetto del principio fondamentale del favor rei, se la legge in vigore al momento del fatto e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, trova applicazione la legge più favorevole, a meno che il provvedimento sia divenuto definitivo, con la conseguenza che, ai fini della depenalizzazione, questa riguarderà anche i reati commessi prima dell'entrata in vigore delle novelle a meno che non vi siano state condanne passate in giudicato.
Bisognerà attendere la prima applicazione giurisprudenziale prima di offrire un giudizio sulla depenalizzazione.