Installare delle apparecchiature destinante ad intercettare configura il reato di cui all’art. 617 bis C.P. (“Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche”). A tal fin basta, infatti, l’installazione, non rilevando l’eventuale funzionamento, dato che la legge anticipa la tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni mediante l'incriminazione di fatti prodromici all'effettiva lesione del bene, punendo l'installazione di apparati o di strumenti, ovvero di semplici parti di essi, per intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche.
Ai fini della configurabilità del reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare (o parte di esse) deve aversi riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell'intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi installati, fuori dall'ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non abbiano funzionato o non siano stati attivati.
La Suprema Corte afferma, poi, che devono rientrare nella categoria “apparati e strumenti diretti all’intercettazione” anche i programmi informatici denominati “spy-software” (come le App. Spyzie, Flexispy, SpyBubble ecc…)