AI FINI DELL’OTTENIMENTO DELLA MAGGIORAZIONE CONTRIBUTIVA, È SUFFICIENTE PROVARE L’AVVENUTA L’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO DURANTE L’ATTIVITÁ LAVORATIVA.

 

Un ex dipendente delle Ferrovie Sud – Est srl, aveva promosso domanda innanzi al Tribunale affinché fosse riconosciuto il suo diritto ad ottenere una maggiorazione contributiva (prevista dall’art. 13, comma 8 della legge 257/1992), per essere stato esposto, per un periodo ultradecennale, all’amianto.

Il Tribunale aveva però rigettato la domanda avanzata e veniva quindi promosso dal dipendente appello. Anche l’impugnazione proposta, però, veniva rigettata dalla Corte territoriale argomentando che, ai fini della concessione del beneficio remunerativo sopra indicato, l’ex dipendente avrebbe dovuto fornire la prova dell’esposizione qualificata ultradecennale con superamento dei valori limite stabiliti dal d.lgs 277/1991. Tale prova, a detta della Corte d’Appello, doveva essere allegata in maniera dettagliata dall’ex dipendente delle Ferrovie, con indicazione “della quantità di fibre per centimetro cubo presenti nell’ambiente di lavoro”.

Il lavoratore, proponeva perciò ricorso innanzi alla Corte di Cassazione. Con il primo motivo dedotto, veniva denunciata la contraddittoria motivazione della Corte d’Appello, in quanto, a detta del lavoratore, la prova della sua esposizione all’amianto era stata sufficientemente provata attraverso le prove fornite ma che non erano state ammesse dalla Corte stessa. Il ricorrente, inoltre, non riteneva necessario che fosse data la prova precisa della durata ed intensità dell’esposizione.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo proposto dall’ex dipendente. Gli Ermellini, infatti, hanno denunciato la decisione dei giudici di secondo grado, giacché essi non avevano ammesso le prove dedotte dal lavoratore, le quali sarebbero state idonee a provare la sua esposizione all’amianto. La sentenza, è affetta da vizi altresì perché i medesimi giudici avevano omesso di dar seguito ai loro doverosi poteri d’ufficio in tema di assunzione di prove.

In ogni caso, l’ex dipendente, aveva dimostrato come lo stesso aveva dimostrato di aver lavorato come addetto alla manutenzione e riparazione degli autobus delle Ferrovie, giungendo a descrivere l’attività stessa.

La Suprema Corte, ha preliminarmente affermato come: “per giurisprudenza consolidata, il beneficio remunerativo richiesto dal ricorrente, presuppone l’assegnazione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti l’effettivo e personale rischio morbigeno a causa della presenza nel luogo di lavoro di una concentrazione di fibre di amianto superiore ai valori limite indicati nel d.lgs 277/1991”.

La Corte stessa poi, ha concluso che: “sotto il profilo probatorio, non è necessario che il lavoratore fornisca la prova atta a quantificare con esattezza la frequenza e la durata dell’esposizione, potendo ritenersi sufficiente …che si accerti…la rilevante probabilità di esposizione del lavoratore al rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità dell’ambiente di lavoro, con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia indicata dalla legge”.

In conclusione, è considerata sufficiente l’allegazione del fatto concernente l’esposizione morbigena nella misura richiesta dalla legge per ottenere il beneficio della rivalutazione contributiva (ex art. 13, comma 8 l. 257/1992), senza la necessità che il lavoratore stesso indichi analiticamente di essere stato esposto per otto ore al giorno ad un’esposizione media non inferiore ai limiti di cui d.lgs 277/1991 (ovvero di 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno).