Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, non rileva che il veicolo sia fermo al momento dell'effettuazione del "test" di controllo sul conducente, atteso che la "fermata" costituisce fase della circolazione. (In applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva ritenuto configurabile la contravvenzione in un caso in cui il conducente di un veicolo era stato sottoposto ad alcoltest da agenti di polizia in un momento nel quale la vettura era in fase di "fermo tecnico", perché uscita di strada in conseguenza di un sinistro stradale). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO VENEZIA, 27/02/2023)
Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 23/01/2024, n. 4931 (rv. 285750-01)