La Corte di Cassazione (ordinanza n. 14582 dd. 09.05.22) ci ricorda che l’ex moglie, anche qualora vanti un reddito sufficiente a garantirle un livello di vita adeguato, può avere diritto, in ogni caso, a ricevere l’assegno divorzile qualora la donna, nei primi anni del matrimonio, abbia sacrificato le proprie prospettive di lavoro, occupandosi della famiglia e consentendo all’allora coniuge di dedicarsi anima e corpo alla professione.
Nel caso preso in esame dalla Corte, la donna, in costanza di matrimonio, aveva “allevato” quattro figli, rimanendo assente dal lavoro per circa sette anni e lavorando poi quale bidella per acquisire successivamente le mansioni di impiegata. Per la Cassazione, considerate tali premesse, l’assegno divorzile riconosciuto alla donna dai giudici di merito, era assolutamente legittimo avendo il medesimo assegno assunto una funzione perequativo-compensativa.