Il Tribunale di Bolzano ha di recente emesso il nuovo elenco degli Enti presso cui è possibile svolgere i lavori di pubblica utilità al fine di ottenere l'estinzione del reato di cui all'art. 186 C.d.S.
La clausola contenuta all'art. 186, comma 9 bis, decreto menzionato nell'inciso "in via prioritaria", deve sicuramente essere letta nel senso che il legislatore ha indicato una opzione di maggiore gradimento per il lavoro di pubblica utilità da svolgere nel campo "della sicurezza e dell'educazione stradale", a carattere però non esclusivo, lasciando cioè aperta la strada a inserimenti lavorativi in altri ambiti di pubblica utilità.
Come sottolineato dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza 43/2013, la norma in discorso rinvia per la disciplina della misura, al D.Lgs. 274/00, art. 54, con conseguente applicabilità del decreto ministeriale 26 marzo 2001, adottato dal Ministro della giustizia che prevede che sia il giudice ad individuare, con la sentenza di condanna, il tipo di attività, nonchè l'amministrazione, l'ente o l'organizzazione presso il quale questa deve essere svolta, avvalendosi dell'elenco degli enti convenzionati (art. 3); il medesimo decreto ministeriale stabilisce altresì, che le apposite convenzioni, stipulate dagli enti interessati con il Ministro della giustizia o, per sua delega, con il presidente del tribunale, debbano indicare "specificamente le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità", oltre ai soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni (art. 2. La finalità del lavoro sostitutivo, così come la Corte Costituzionale ha avuto cura di tratteggiarlo, come misura "paradentiva", costituente un segno ed un'apertura fiduciaria verso i condannati (sent. 157/2010), esaltandone le finalità rieducative per il recupero sociale del soggetto, perseguito attraverso la scelta di lavoro a titolo gratuito dell'interessato a favore della collettività offesa, quale evidente segno di riconciliazione sociale. E' stato scritto nella recente sentenza n. 179/2013 sempre della Corte Costituzionale, a proposito del lavoro di pubblica utilità, che "la finalità rieducativa della pena, stabilita dall'art. 27 Cost., comma 3, deve riflettersi in modo adeguato su tutta la legislazione penitenziaria. Quest'ultima deve prevedere modalità e percorsi idonei a realizzare l'emenda e la risocializzazione del condannato, secondo scelte del legislatore, le quali, pur nella loro varietà tipologica e nella loro modificabilità nel tempo, devono convergere nella valorizzazione di tutti gli sforzi compiuti dal singolo condannato e dalle istituzioni per conseguire il fine costituzionalmente sancito della rieducazione (sentenza n. 79 del 2007). Tali principi, benchè riferiti alla legislazione penitenziaria, ben si adattano anche a fattispecie come quelle della guida in stato d’ebbrezza, nelle quali le finalità rieducative della pena e il recupero sociale del soggetto sono particolarmente accentuati e sono perseguiti mediante la volontaria prestazione di attività non retribuita a favore della collettività".