Secondo una recente sentenza (n. 22860/2020), tra le obbligazione che vincolano il conduttore (l’inquilino) in un contratto di locazione, vi è quella prevista dall’art. 1587 c.c. che prescrive a carico di quest’ultimo l’obbligo di servirsi dell’immobile con la “diligenza del buon padre di famiglia”. La violazione di questa norma, espressa in continui rumori molesti ai danni del vicinato e del condominio, può condurre, secondo il supremo consesso, alla risoluzione del contratto d’affitto e allo sfratto dell’inquilino molesto.
Nel caso preso in considerazione dalla Suprema Corte, il conduttore aveva instaurato una relazione conflittuale con i vicini di casa, insultandone alcuni, imbrattando gli immobili di altri con la vernice e affiggendo cartelli con ingiurie all’interno del condominio e pertanto il locatore-proprietario dell’immobile, aveva quindi ottenuto la risoluzione del contratto di locazione proprio per la violazione del precetto di cui all’art. 1587 c.c.