La conduttrice di un appartamento sito al terzo piano di un condominio sulla cui facciata erano state installate delle impalcature per l’esecuzione di opere da parte della ditta incaricata, aveva proposto domanda di risarcimento nei confronti del condominio e della ditta stessa, giacché aveva subito un furto ad opera di ignoti i quali si erano avvalsi, per entrare in casa, dell’impalcatura.
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha affermato che, per costante giurisprudenza in tema di furto in appartamento condominiale commesso con impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell’edificio, è sicuramente configurabile la responsabilità dell’imprenditore della dita esecutrice dei lavori, ai sensi dell’art. 2043 c.c., per omessa ordinaria diligenza nell’adozione delle cautele atte ad impedire un utilizzo anomalo dell’impalcatura medesima.
Sempre a detta della Suprema Corte, è altresì configurabile una responsabilità in capo al condominio nel caso in cui allo stesso condominio sia in qualche modo riferibile l’evento dannoso. In altre parole, la responsabilità del condominio sussisterà tutte le volte in cui l’incarico venga affidato ad un’impresa assolutamente inidonea, ovvero laddove l’appaltatore esecutore dei lavori, si sia limitato semplicemente ad eseguire gli ordini e le direttive impartite del condominio committente.
Gli Ermellini, hanno altresì specificato che in alcune pronunce è altresì possibile configurare una responsabilità del condominio committente, ex art. 2051 c.c., per l’omessa vigilanza e custodia cui è obbligato quale soggetto che disposto nel concreto l’installazione ed il mantenimento dell’impalcatura.
In tale ultimo caso, affinché sussista una responsabilità di tal sorta, dovranno sussistere 2 presupposti, ovvero, a) una relazione diretta tra la cosa e l’evento dannoso, b) un effettivo potere fisico del soggetto sulla cosa.
Nella caso concreto, il giudice di merito, aveva correttamente escluso una responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c., giacché non sussisteva un concreto potere di fatto del condominio in relazione all’impalcatura montata dall’appaltatore, nonché non era stato provato un difetto di vigilanza sull’impresa da parte del condominio.