Per la Cassazione (sentenza n. 2885/2022), commettono il reato di cui all’art. 650 C.P. (“Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”), i genitori che portano i figli a scuola pur non avendo questi fatto i vaccini obbligatori. Più nello specifico, chiariscono i giudici di legittimità, ad essere penalmente rilevante non è il fatto in sé di non aver vaccinato i figli, ma il non aver rispettato il provvedimento del dirigente scolastico che impone, in casi siffatti, la sospensione della frequenza scolastica.
Il c.d. decreto Lorenzin (decreto legge 7 giugno 2017 , n. 73, “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”, modificato dalla Legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119), ha introdotto infatti, come obbligatorie, le seguenti vaccinazioni per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati: a) anti-poliomielitica, b) anti-difterica, c) anti-tetanica, d) anti-epatite B, e) anti-pertosse, f) anti-Haemophilus influenzae tipo b, g) anti-morbillo, h) anti-rosolia, i) anti-parotite, l) anti-varicella.
Il medesimo decreto, all’art. 3, comma 3, prescrive come requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione da parte dei genitori dei minori di documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie di cui sopra si è detto. Qualora i genitori non adempiano a tale obbligo, è legittima l’adozione da parte del dirigente scolastico di un provvedimento con il quale venga esclusa l’ammissione del minore all’istituto e impedita la frequentazione dello stesso.
Nel caso preso dalla Cassazione, i genitori avevano ignorato il provvedimento adottato dal dirigente scolastico e avevano fatto frequentare le lezioni alla figlia minore da ottobre 2018 a giugno 2019. Proprio per tale motivo entrambe sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all’art. 650 C.P.