Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.
In base a questa norma (art. 659 C.P.), la Suprema Corte ha confermato la condanna di un ragazzo che nella piazza di un paese, aveva azionato l'impianto stereo della propria auto il cui impianto era stato modificato.
In generale si è affermato che per la configurabilità della contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (articolo 659, comma 1, del Cp) è necessario che le emissioni sonore rumorose superino la normale tollerabilità e abbiano, anche in relazione allo loro intensità, l'attitudine a propagarsi e a disturbare la quiete e il riposo di un numero indeterminato di persone, e ciò a prescindere dal fatto che, in concreto, alcune persone siano state effettivamente disturbate, sicché la relativa valutazione circa l'entità del fenomeno rumoroso va fatta in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale in cui tale fenomeno si verifica, mentre sono irrilevanti, e di per sé insufficienti, le lamentele di una o più singole persone.