La regola generale in tema di condomino, inteso quale insieme di comproprietari delle singole unità immobiliari, è quella per il quale il condominio stesso risponde dei danni causati dalle cose comuni ai sensi di quanto previsto dall’art. 2051 c.c. (rubricato “Danno cagionato da cose in custodia”).

Si tratta, in particolare, di una responsabilità di natura oggettiva che presuppone l’esistenza del solo nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, senza che rilevi il comportamento del custode. Qualora operi una responsabilità siffatta, il danneggiato in sostanza è tenuto a dimostrare “solamente”, oltre ovviamente all’esistenza del danno, la sussistenza di un nesso causale, mentre non è tenuto a fornire alcuna prova circa il comportamento tenuto dal custode. Al contrario, il custode può liberarsi da tale responsabilità laddove dimostri che il danno è dipeso dal caso fortuito.

Ebbene, con una recente sentenza (n. 8478 di data 05.05.2020) la Cassazione ha ricordato a noi tutti che ad integrare un ipotesi di caso fortuito che porti ad escludere la responsabilità del condominio, può esservi anche la condotta della vittima qualora questa sia imprudente e imprevedibile per il custode. 

Nel caso preso in esame dalla Corte di Cassazione un soggetto, dopo essere salito sopra una balaustra era caduto, avendo quest’ultima ceduto sotto il peso dell’uomo. Il danno patito dall’uomo, quindi, non era da ricollegare ad una carente manutenzione della balaustra da parte del condominio, ma da un uso improprio e negligente della stessa che ne aveva fatto la vittima.