La Corte di Cassazione si è recentemente espressa in tema di responsabilità del datore di lavoro per i fatti illeciti commessi dall’apprendista. Nel caso di specie, in particolare, un ragazzo minorenne aveva ucciso per futili motivi (furto di una pacchetto di sigarette) un altro ragazzo che come lui era apprendista presso il medesimo negozio di barbiere mentre il proprietario era assente. Vi era stata quindi in primo grado la condanna dei genitori del giovane “apprendista assassino” per “culpa in educando” (con tale espressione si fa riferimento alla responsabilità dei genitori per i danni cagionati dal fatto illecito commesso dai figli minori. I genitori, in considerazione di un tanto, potranno considerarsi esonerati da qualsivoglia responsabilità solamente laddove dimostrino di non aver potuto impedire il fatto).
I genitori proponevano quindi ricorso innanzi alla Suprema Corte sostenendo che nel caso di specie dovesse ritenersi presunta la responsabilità del datore di lavoro del minore apprendista ai sensi di quanto disposto dall’art. 2048 c.c. (Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte, c.d. “culpa in vigilando”). La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso promosso evidenziando come il giudice di primo grado avesse accertato che al momento dell’omicidio, avvenuto all’interno del negozio, il titolare non fosse presente. La Suprema Corte, in particolare, ha considerato errato l’assunto del Giudice di prime cure sulla base del quale il datore era stato scagionato perché “arrivato solo dieci minuti dopo i fatti”. Gli Ermellini infatti hanno sottolineato come fra gli obblighi fondamentali dell’imprenditore o artigiano che assume un apprendista, vi rientri anche quello della “presenza”. Per liberarsi dalla presunzione di colpevolezza che opera ai sensi dell’art. 2048 c.c., è necessario che il maestro d’arte o precettore provi che né lui, né altro precettore diligente, nella medesima situazione, avrebbe potuto impedire il danno. La Corte ha poi proseguito affermando che un precettore “medio” non avrebbe mai lasciato da solo un apprendista minorenne.