Il coniuge affidatario, decideva di agire in via monitoria per ottenere il rimborso delle spese straordinarie sostenute in favore della figlia e non corrisposte dall’ex compagno. In sostanza, in base alla sentenza di separazione, l’ex marito era tenuto al pagamento del 70% delle spese straordinarie scolastiche, ludiche e mediche per la figlia e perciò la sig.ra era creditrice di una somma consistente per la quota del marito da questi non corrisposta.
L’ex compagno impugnava quindi il decreto ingiuntivo emesso eccependo tra gli altri che: a) egli non era stato preventivamente avvisato e consultato circa l’ingente somma di denaro spesa trattandosi di una caso di affidamento condiviso, b) la moglie non aveva dimostrato la natura medico della spesa e la sua urgente necessità.
Il Tribunale, decideva così di accogliere l’opposizione proposta dall’ex compagno, in quanto riteneva che le spese affrontate dalla donna fossero antecedenti al regime di separazione instauratosi, oltre a ciò eccepiva il Tribunale come le somme sostenute non potessero essere ricondotte alla categoria delle spese straordinarie e che le stesse non erano state in alcun modo concordate con l’ex compagno come imposto dal regime dell’affidamento condiviso.
Veniva perciò proposto appello dalla sig.ra avverso la sentenza emessa dal Tribunale. In particolare veniva evidenziato come il Giudice di prime cure avesse erroneamente ritenuto sussistente un obbligo di condivisione preventiva delle spese straordinarie, comprese quelle mediche necessarie, comportando in tal modo un grave danno alla minore la quale non riceverebbe le cure indispensabili nel caso in cui l’ex compagno rifiuti di sostenerle.
La Corte d’Appello però ha confermato la decisione del Tribunale di primo grado.
Veniva perciò promosso ricorso innanzi alla Corte di Cassazione. Con il primo motivo di ricorso, veniva in sostanza riproposto il motivo di appello in base al quale non sussisterebbe un obbligo di condivisione preventiva delle spese straordinarie da sostenersi, soprattutto sulla base della sentenza di separazione con la quale era stato statuito che il padre dovesse provvedere al pagamento del 70% delle spese straordinarie scolastiche mediche non coperte dal SSN e ludiche per la figlia.
La Suprema Corte dichiarava però infondato il motivo promosso. In sostanza la Corte stessa, nel decidere sul ricorso promosso, ribadiva come effettivamente non sia configurabile a carico del coniuge affidatario alcun obbligo di informazione preventiva con l’altro coniuge circa le spese straordinarie da sostenersi per i figli. Il coniuge non affidatario è quindi tenuto al rimborso della propria quota, a meno che non abbia addotto dei validi motivi per apporre il proprio dissenso. Nel caso in cui il coniuge non affidatario si rifiuti di corrispondere la quota di sua spettanza, dovrà essere il giudice a verificare, caso per caso, se le spese sostenute siano state effettuate nell’interesse del figlio, mediante una comparazione tra l’entità delle spese stesse e la loro utilità e sostenibilità rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
Nel caso in esame, la verifica di cui sopra, era stata effettivamente compiuta dal Giudice di prime cure, il quale aveva rilevato come il rifiuto di sostenere le spese da parte dell’ex compagno, fosse giustificato dal fatto che vie era la possibilità di affrontare la spesa medica necessaria per la minore, mediante l'utilizzazione della convenzione sanitaria correlata all’attività professionale svolta dal padre.