La Corte, tornando a occuparsi di obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., ha ribadito preliminarmente, ancora una volta, come tale dovere non cessi automaticamente al raggiungimento della maggiore età da parte dei figli. Gli Ermellini hanno altresì affermato però, come il genitore che agisca nei confronti dell’ex compagno/a per vedere riconosciuto il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, debba allegare e perciò dimostrare i fatti costitutivi che provino la mancanza d’indipendenza economica del figlio stesso, giacché ciò costituisce la condizione stessa che legittima il genitore ad agire in giudizio. La Corte ha poi proseguito, asserendo come il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne possa venir meno, nel caso in cui il figlio stesso abbia abusato del diritto in questione. Tale circostanza sussiste in tutti i casi nei quali il figlio tenga un comportamento inerte ovvero nel caso in cui rifiuti, senza alcun giustificato motivo, occasioni di lavoro e che perciò si disinteressi completamente nella ricerca dell’indipendenza economica. Sussistendo una situazione di tal tipo, sarà il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell’obbligo di mantenimento a dover provare che il figlio maggiorenne ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato raggiungimento della stessa, dipende esclusivamente da un comportamento inerte del figlio. Ovviamente l’accertamento giudiziale, sempre a detta della Suprema Corte, dovrà essere ispirato a criteri di relatività. Con ciò s’intende che il giudizio dovrà essere basato sulle circostanze del caso concreto, in particolare tenendo in considerazione le aspirazioni, il percorso scolastico, universitario e postuniversitario del figlio e alla situazione attuale e concreta del mercato del lavoro, con specifica attenzione al settore lavorativo verso il quale il figlio maggiorenne abbia rivolto la propria attenzione e indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione. Infine, la valutazione circa il permanere dell’obbligo di mantenimento, dovrà basarsi altresì sull’età dei figli. Infatti, il dovere giuridico di mantenere i figli maggiorenni non potrà protrarsi oltre un ragionevole limite di tempo e di misura, giacché in caso contrario si risolverebbe “in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani”. In sostanza, qualora il figlio maggiorenne abbia raggiunto un’età nella quale il percorso formativo e di studi si è ampiamente concluso, nonché qualora il figlio si è da tempo inserito nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economica, costituisce un forte indicatore d’inerzia colpevole, laddove non vi siano indicate delle ragioni individuali specifiche che abbiano impedito il raggiungimento di tale indipendenza (ad esempio presenza di oggettive difficoltà di reperimento di un’occupazione ovvero ragioni di salute) Il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne che si rifiuti di acquisire l’indipendenza economica, non è tutelabile giacché si pone in contrasto con il principio di auto responsabilità.