La Corte di Cassazione, con una recente sentenza (n. 34643 di data 04.12.2020), respingendo il ricorso presentato da un padre non coniugato che aveva, pochi giorni dopo il parto della convivente fatto perdere le proprie tracce senza corrispondere alcunchè a titolo di mantenimento del piccolo noto, ha affermato il principio secondo il quale la conoscenza del fatto di essere diventato padre (benchè “naturale”), determina in sé l’obbligo di assistere e mantenere il figlio. Perciò, proprio il mancato sostentamento economico del minore, a detta della Corte, fa scattare per il padre indifferente la responsabilità penale ai sensi di quanto disposto dall’art. 570 C.P. “[…] reato che […] sussiste anche quando sia il padre naturale a far mancare al figlio minore, nato non in costanza di matrimonio, i mezzi di sussistenza, posto che il relativo obbligo grava sul padre naturale sin dalla nascita del minore purché sia consapevole del suo “status” […]”. La Suprema Corte, in conclusione, ha altresì statuito come la minore età del figlio, destinatario dei mezzi di sussistenza, rappresenta “in re ipsa” una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento assicurando i predetti mezzi di sussistenza.
Si ricorda che ogni caso va valutato nelle proprie peculiarità.