La Suprema Corte torna ad occuparsi del sequestro probatorio dei telefoni cellulari. Interessante la parte motivazionale della sentenza che viene riportata nei passaggi chiave.
"..secondo la giurisprudenza di questa Corte, qui condivisa e ribadita, i principi di "adeguatezza", "proporzionalità" e "gradualità" previsti dall'art. 275 cod. proc. pen. come criteri di scelta di misure cautelari personali, devono costituire oggetto di valutazione preventiva anche ai fini dell'applicazione delle misure cautelari reali, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libertà di iniziativa economica (Sez. 3, n. 21271 del 7/5/2014, Konovalov, RV. 261509; Sez. 5, n. 8382 del 16/1/2013, Caruso, RV. 254712). Si tratta di un'interpretazione in linea con la giurisprudenza della Corte Edu che, ai fini della valutazione delle misure limitative del diritto di proprietà, richiede non solo che le stesse abbiano una base legale e rispondano ad una finalità di interesse di pubblica utilità (art. 1, par. 2, del Prot. n. 1 alla CEDU), ma anche che siano il frutto di un equo bilanciamento tra tale interesse e quello del privato (Corte Edu, Grande Camera, 5 gennaio 2000, Beyelerc. Italia), inteso in termini di rapporto di proporzionalità tra la misura adottata e l'interesse perseguito, che non potrebbe considerarsi soddisfatto se la persona interessata subisce un sacrificio eccessivo nella suo diritto di proprietà (Corte Edu, 13 dicembre 2016, S.C. Fiercolet Impex Srl c. Romania). Siffatte considerazioni sono state estese da Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548, anche al sequestro probatorio. La Corte ha, infatti, ritenuto che la ragione posta a fondamento di un tale principio (essenzialmente rapportabile alla necessità di evitare limitazioni che non siano strettamente conseguenti alla finalità istituzionalmente perseguita dalla misura) debba valere indipendentemente dalla finalità - impeditiva o probatoria - perseguita con il sequestro, essendo strettamente collegato all'elemento, comune a tutte le ipotesi, della componente invasiva nell'altrui sfera personale attinente al diritto di disporre liberamente dei beni altrui...
...Va, infatti, considerato che, coerentemente con l'estensione anche alle misure reali dei requisiti di adeguatezza e proporzionalità, è stato condivisibilmente ritenuto illegittimo il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838; Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, Rv. 264092).
Con questo non si vuole escludere a priori la legittimità di un sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici che comporti l'acquisizione indiscriminata di un'intera categorie di informazioni ivi contenute, In tal caso, al fine di escludere che la misura assuma una valenza meramente esplorativa, è, tuttavia, necessario che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare ex ante l'oggetto del sequestro (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti Rv. 279949-02).
Si è, inoltre, condivisibilmente affermato che anche in tal caso il trattenimento dei dati non può essere protratto a tempo indeterminato; ciò in quanto l'estrazione di copia integrale dei dati contenuti nei dispositivi informatici o telematici realizza solo una copia-mezzo, che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede (Sez. 6, n. 34265/2020, Rv. 279949-01). Per tale ragione, si rende necessario che il pubblico ministero predisponga un'adeguata organizzazione per compiere tale selezione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano sequestrati a persone estranee al reato, e provvedere, all'esito, alla restituzione della copia integrale agli aventi diritto.
Proprio in considerazione delle caratteristiche tecniche dei dispositivi informatici e telematici (compresi gli smartphone), della loro capacità di memoria e di archiviazione di una massa eterogenea di dati (messaggi, foto, mail) attinenti alla sfera personale del titolare, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia genetica che nella successiva fase esecutiva è, dunque, necessario che il pubblico ministero illustri nel decreto di sequestro probatorio: a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca; b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria; b) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.
Solo un'adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguire dalla misura ed il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati....
stralci della motivazione della sentenza Cass. pen., Sez. VI, Sent., (data ud. 15/02/2024) 24/04/2024, n. 17312