Il caso prende le mosse dalla richiesta di risarcimento danni avanzata da un soggetto che aveva subito una rapina di un orologio. Nello specifico, il soggetto in questione, aveva prenotato le vacanze estive presso una società che svolgeva l’attività di tuor operator. All’interno del villaggio turistico presso cui stava godendo delle vacanze prenotate, subiva per l’appunto un’aggressione con lesioni personali, in cui gli aveva sottratto l’orologio.
Il Tribunale adito, accoglieva la domanda di risarcimento avanzata dal vacanziere, condannando la società al pagamento della somma di € 2.000,00, quale valore stimato dell’orologio.
Veniva perciò proposto appello in via principale dalla società condannata al risarcimento, e in via incidentale veniva altresì proposto dal vacanziere. La Corte territoriale, respingeva l’appello principale e accoglieva in parte l’appello incidentale, riconoscendo a favore del soggetto ulteriori somme di denaro per danno da vacanza rovinata, per il danno da lesioni subite ad opera del rapinatore e un ulteriore somma a titolo di inadempimento contrattuale per il costo della vacanza non goduta.
Veniva perciò adita la Corte di Cassazione da parte della società operante quale tour operator. La Suprema Corte, però, respingeva il ricorso promosso, ribadendo come la Corte d’Appello avesse correttamente condannato la società alle spese vive del soggiorno non portato a compimento e agli ulteriori danni subiti dal viaggiatore in conseguenza della rapina subita e, infine, per la vacanza rovinata.
La Corte evidenzia che quanto sopra affermato: “è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata purché sussista la gravità della lesione e la serietà del pregiudizio patito dall’istante”.