Sul fronte sovranazionale e con valenza anche per l’Italia, la Corte Ue (con sentenza n. C-215/18 del 26.03.2020), ha chiarito che, qualora un passeggero abbia acquistato un biglietto presso un’agenzia viaggi e il volo sia poi in ritardo, il primo possa chiamare in giudizio, pur in assenza di un contratto vero e proprio tra il passeggero e il vettore, la compagnia aerea proponendo l’azione innanzi al Giudice del luogo di fornitura del servizio di trasporto, ovvero davanti al Tribunale del luogo di partenza del volo.
Nel caso in esame, una donna aveva concluso con un’agenzia viaggi, un contratto di viaggio “tutto compreso” che includeva un trasporto aereo tra Praga e Keflavík (Islanda). Il volo subiva però un ritardo di oltre quattro ore. A questo punto la donna proponeva ricorso contro la compagnia aerea, innanzi al Tribunale di Praga, per ottenere una compensazione pecuniaria di 400 euro, ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei.
Il giudice interrogava pertanto la Corte europea quanto alla propria competenza territoriale.
La Corte ha ricordato quindi che, sebbene la conclusione di un contratto non costituisca una condizione per l’applicazione delle disposizioni speciali in materia contrattuale previste dal regolamento sulla competenza giurisdizionale, il ricorso a tali disposizioni presuppone che vi sia un obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti di un’altra. La Corte precisa anche che tali obblighi trovano la loro fonte nel contratto di viaggio “tutto compreso” che il passeggero ha concluso con l’agenzia viaggi.
Ciò premesso, la Corte conclude che il ricorso per ottenere una compensazione pecuniaria per ritardo prolungato del volo, intentato da un passeggero contro il vettore aereo che non è la controparte contrattuale del passeggero, deve essere considerato come rientrante nella materia contrattuale.
Pertanto, in una simile situazione, il passeggero può intentare il ricorso nei confronti del vettore dinanzi al giudice del luogo di partenza del volo.