Se il volo è in ritardo ingiustificato, sul passeggero incombe solo la prova dell’acquisto del biglietto.
Con la sentenza n. 1584/2018 la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo il quale in caso di cancellazione o ritardo del volo, il passeggero deve fornire la prova dell’acquisto del biglietto aereo e limitarsi ad allegare il ritardo del trasporto (inadempimento del vettore), con la conseguenza che spetta alla compagnia aerea dimostrare di avere correttamente adempiuto la sua obbligazione, ovvero in caso di ritardo, se ciò non sia stato causato da caso fortuito, forza maggiore, ovvero che abbiano dato modo al passeggero di organizzare una soluzione alternativa di viaggio preavvisandolo con largo anticipo.
A tale pronuncia, la Suprema Corte è pervenuta interpretando le norme di diritto sovranazionale in materia di diritti dei passeggeri (Convenzione di Montréal e Regolamento CE n. 261/2004), cassando le sentenze di merito, che avevano affermato la necessità della prova da parte del passeggero circa l’inadempimento del vettore.