Il Comune deve dimostrare di aver cura della rete fognaria per non rispondere - neanche in parte - dei danni subiti dai cittadini per allagamento in caso di pioggia eccezionale.
La possibilità di invocare il fortuito (o la forza maggiore) deve, ritenersi ammessa nel solo caso in cui il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere tout court il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, di tal che esso possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. E' evidente, perciò, che un temporale di particolare forza ed intensità, protrattesi nel tempo e con modalità' tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può, in astratto, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, salva l'ipotesi in cui sia stata accertata l'esistenza di condotte astrattamente idonee a configurare una (cor)responsabilità del soggetto che invoca l'esimente in questione.