La Corte di Cassazione, prima Sezione, ha annullato un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna per vizio di motivazione con la quale era stata rigettata l'istanza volta all'ottenimento un differimento della pena per motivi di salute o, perlomeno, la concessione della misura meno afflittiva della detenzione domiciliare.
Fermo restando lo spessore criminale dell'istante, la Corte ha ritenuto che la patologia di cui è affetto l'interessato doveva essere tenuta in debito conto anche per quanto concerne il diritto a non essere soggetto ad una pena inumana.
La Corte ha quindi ritenuto che su specifici punti, l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna fosse lacunosa e ha chiesto quindi allo steso di porvi rimedio o motivando meglio l'ordinanza o disponendo la liberazione o la detenzione domiciliare a favore dell'interessato.