La Cassazione (sentenza n. 44657 dd. 02.12.2021) ci ricorda che è integrato il reato di abbandono di minore o incapaci, di cui all’art. 591 C.P., ogniqualvolta il soggetto ponga in essere una condotta, attiva o omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia), da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo.
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, anch’esso necessario ai fini dell’integrazione del reato in questione, è la stessa Suprema Corte a ricordarci che esso può assumere la forma del c.d. dolo eventuale. Pertanto, il reato può dirsi integrato anche quando il soggetto, pur essendosi rappresentato, come conseguenza del proprio comportamento, la concreta possibilità del verificarsi di uno stato di abbandono in grado di determinare un pericolo anche solo potenziale per la vita e incolumità fisica del soggetto passivo, persista nella sua condotta, accettando il rischio che l’evento si verifichi.
Nel caso di specie, la madre era stata ritenuta responsabile del reato in questione poiché ella, in plurime occasioni, aveva lasciato i propri figli in auto, in ora notturna, all’esterno di locali pubblici in cui trascorreva la serata. Per la Corte, in buona sostanza, è indubbio che la condotta della donna fosse perlomeno potenzialmente pericolosa per l’incolumità dei minori, considerata la quantità di ore trascorse da questi ultimi nel ristretto abitacolo della vettura tra l’altro in orario notturno e senza la sorveglianza di alcuno.