L'obbligo di ripetizione della segnalazione di una postazione di rilevamento della velocità a seguito di intersezione, di cui all'art. 2, comma 1, D.M. n. 117 del 2007, è ragionevolmente volto a segnalare la presenza dell'autovelox agli automobilisti che svoltano agli incroci, immettendosi in una corsia nella quale è già stata presegnalata la presenza di strumenti di rilevamento della velocità. L'obbligo in parola costituisce, pertanto, una tutela per gli automobilisti che si immettono nella strada già in precedenza segnalata, ma successivamente alla segnalazione medesima.
E' ovvio che se l'automobilista ha avuto modo di vedere la segnaletica, in quanto si trovava già sulla strada oggetto di controllo, è irrilevante che l'avviso non fosse presente anche dopo le intersezioni antecedenti al posizionamento dell'autovelox.