AUTOVELOX: LA DISTANZA DEI DISPOSITIVI SEGNALETICI VARIA A SECONDA DEL TRATTO STRADALE CONTROLLATO
La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta attraverso l’utilizzo di apposita apparecchiatura di controllo, detta comunemente “autovelox”(sentenza n. 9770 del 12.05.2016).
Il ricorrente, innanzi agli Ermellini, lamentava, il fatto che la Corte d’Appello avesse omesso di considerare, nel caso di specie, che la strada percorsa dall’automobilista presentava una topografia tale da necessitare la ripetizione del segnale di preavviso del controllo elettronico della velocità.
Nella fattispecie, infatti, l’autovelox era stato segnalato con apposito segnale informativo, prima della galleria, lungo la strada percorsa dall’automobilista. Poco dopo l’uscita dalla galleria, però, la strada presentava una deviazione e un’intersezione stradale. A detta del ricorrente era perciò necessaria la ripetizione dello stesso segnale di preavviso del controllo elettronico della velocità.
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha affermato il principio in base al quale, il Decreto Ministeriale in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità (Decreto 15.8.2007 del Ministero dei Trasporti), compiuta a mezzo “autovelox”, non stabilisce di per sé una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o degli appositi dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l’obbligo della loro installazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo che sia garantito il tempestivo avvistamento da parte dell’autista.
Da tale considerazione di principio, ne consegue che la distanza tra i segnali stradali o i dispositivi luminosi di preavviso e la postazione di rilevamento della velocità, l’autovelox, deve essere valutata in considerazione della specifica conformazione del tratto stradale di volta in volta coinvolto.
Non assume perciò importanza, sempre a detta della Corte, che non sia disposta la ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguono lungo la medesima strada.
Nel caso di specie, la Corte, ha ritenuto corretta la sentenza della Corte d’Appello, giacché ha fatto corretta applicazione del principio sopra esposto.
Altro discorso se l'automobilista avesse asserito di essersi immesso sulla strada dopo il cartello, attraverso l'intersezione. In quel caso, si sarebbe potuto discutere sul fatto che lo stesso non aveva visto il segnale installato prima dell'incrocio nel quale si è immesso.