Secondo la Cassazione (sentenza n. 26485/2019 dd. 17.10.2019) il danno c.d. esistenziale, deve essere provato e deve consistere nel radicale cambiamento di vita, nell’alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell’esistenza del soggetto, ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, eventuale e ipotetico.
Nel caso di specie, due novelli sposi avevano lamentato il grave inadempimento della società di catering. In sostanza, secondo i coniugi, la società medesima aveva proposto del cibo e dei servizi di così scarsa qualità, da rovinare il matrimonio medesimo.
Il Tribunale prima e la Corte poi, hanno tuttavia rigettato la richiesta di risarcimento avanzato dai coniugi posto che gli stessi, oltre ad asserzioni generiche, non avevano indicato degli elementi specifici sulla base dei quali ritenere integrato il danno richiesto.