La Corte di Cassazione (sentenza n. 37974/2021) ricorda che l’elemento materiale della “molestia” (di cui al reato previsto e punito dall’art. 660 C.P.) è costituito dall’interferenza non accettata che altera fastidiosamente ed inopportunamente, in modo immediato o mediato, lo stato psichico di una persona. L’atto, poi, per risultare molesto deve non soltanto risultare sgradito a chi lo riceve, ma dev’essere anche ispirato da biasimevole, ossia riprovevole motivo o rivestire il carattere della petulanza che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire nella sfera privata di altri attraverso una condotta fastidiosamente insistente ed invadente.
Per quanto riguarda la comunicazione telefonica, la Corte ha avuto modo di chiarire che essa assume estremo rilievo posto che la comunicazione in questione ha carattere particolarmente invasivo in considerazione del fatto che il destinatario non può sottrarvisi se non disattivando l’apparecchio. L’invio di un messaggio di posta elettronica, al contrario, non comporta nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario. Viceversa, gli sms trasmessi attraverso apparati telefonici possono essere ricondotti nell’alveo della disposizione di cui all’art. 660 C.P. A questi vanno equiparati i messaggi Whatsapp perché: “se ciò che rileva è il carattere invasivo della comunicazione non vocale, rappresentato dalla percezione immediata da parte del destinatario dell’avvertimento acustico che indica l’arrivo del messaggio, ma anche - va soggiunto - dalla percezione immediata e diretta del suo contenuto o di parte di esso, attraverso l’anteprima di testo che compare sulla schermata di blocco, il distinguo tra messaggistica istantanea e messaggi di testo telefonici (sms) non ha più ragion d’essere, sia l’una che gli altri potendo realizzare in concreto una diretta e immediata intrusione del mittente nella sfera delle attività del ricevente”.
Concludendo, quindi per la Cassazione anche i messaggi Whatsapp, reiterati nel tempo, pur in difetto di risposta da parte del destinatario, inviati anche in orari serali o notturni, sono idonei ad ingenerare un turbamento della serenità e della vita quotidiana del ricevente tale da integrare il reato di cui all’art. 660 C.P.