Una donna era stata condannata per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316ter C.P.) in quanto, dopo essere stata dichiarata cieca assoluta, aveva omesso di comunicare il miglioramento delle sue condizioni di salute continuando così a percepire il trattamento pensionistico e l’indennità speciale prevista per gli invalidi (in totale la donna aveva percepito erogazioni pubbliche per un importo complessivo di € 164.894,00).
La Corte di Cassazione (sentenza n. 20932/2022) nel respingere il ricorso promosso dalla donna e nel confermare la statuizione di condanna, ha avuto modo di ricordare che il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche differisce da quello di truffa aggravata – ex art. 640 bis C.P. - per la mancanza, nel primo reato, dell’elemento dell’induzione in errore mediante artifici e raggiri.
Per tali ragioni, la condotta della donna non poteva essere qualificata – come da ella richiesto - nel reato di cui all’art. 640 bis C.P., considerato che la signora, lungi dall’usare artifizi e raggiri, si era limitata a celare la sua capacità di rispondere alle stimolazioni visive nel corso degli esami a cui era sottoposta. Trattandosi di condotta di mero mendacio, la donna era stata quindi correttamente ritenuta colpevole del reato di cui all’art. 316 ter C.P.