Potrebbe capitare che, quando si scateni un forte un temporale, questo, oltre a vento, fulmini e grandine, porti alla caduta di rami o addirittura di un intero albero. E se malauguratamente la propria auto si fosse trovata sotto l’albero in questione? Chi risarcisce il danno?

Il codice civile, all’art. 2051 c.c., stabilisce che l’ente proprietario della strada è responsabile per tutti i danni procurati agli automobilisti dal suolo pubblico o da ciò che vi si trova. Buche, carcasse di penumatici, pietre non segnalate. La responsabilità per qualsiasi ostacolo che danneggi un’auto o il suo conducente ricade sul Comune. Tuttavia il Comune, ovvero l’ente responsabile del tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro, ha la possibilità di sottrarsi all’obbligo di risarcire il danno laddove dimostri che l’evento è frutto di un evento imprevedibile e inevitabile (il c.d. caso fortuito).

Normalmente un temporale non viene considerato un caso fortuito, salvo che si tratti di un evento climatico eccezionale. La prova dell’eccezionalità dell’evento, grava in ogni caso sul Comune, il quale dovrà anche dimostrare che l’albero in questione è stato regolarmente mantenuto in buona salute e condizione.

Sarà quindi necessario verificare due circostanze: 1) le condizioni dell’albero/ramo prima della caduta (se questo si trovava in cattivo stato, si potrà ritenere che il danno era ragionevolmente prevedibile), 2) impetuosità dell’evento atmosferico. Tanto più questo rientra nella “normalità”, tanto più facile sarà dimostrare la responsabilità della pubblica amministrazione.

Il cittadino, quindi, per ottenere il risarcimento del danno, dovrà dimostrare l’esistenza del danno e la causa del danno: ossia che il danno subito dall’auto è stato provocato e causato dalla caduta dell’albero/ramo.

E se l’albero/ramo è di proprietà privata? Potrebbe capitare, infatti, che un albero, pur accedendo alla strada pubblica, si trovi piantato in un terreno privato.

In tal caso, la Suprema Corte ha chiarito che il Comune non può ritenersi responsabile. L’obbligo di custodia gravante sull’ente riguarda, infatti, la strada, e non i terreni con essa confinanti, ovvero le piante che su tali terreni insistono.