La Corte di Cassazione, con recente ordinanza (n. 27527/21), ci ha ricordato i principi che regolano la materia inerente la responsabilità degli enti proprietari delle strade, che qui si riportano: a) in tema di circolazione stradale è dovere primario dell’ente custode della strada di garantirne la sicurezza mediante l’adozione delle opere e l’assunzione dei provvedimenti necessari; b) il custode della strada non è responsabile di ciò che non sia prevedibile oggettivamente ovvero di tutto ciò che rappresenta un’eccezione alla normale sequenza causale che, con valutazione da effettuare ex ante o in astratto, integra il caso fortuito, quale causa non prevedibile. L’imprevedibilità, quindi, comporta di fatto la non evitabilità dell’evento.
Nel caso di specie, è stata esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune, proprietario della strada, poiché l’evento, ovverosia la caduta sulla sede stradale di un imponente albero che causava un sinistro, era stata occasionata da un nubifragio eccezionale, ovverosia da un evento connotato da oggettiva imprevedibilità. Pertanto, a fronte delle caratteristiche dell’evento, non era possibile riconoscere una responsabilità, ex art. 2051 c.c., a carico del Comune, il quale doveva quindi andare indenne da qualsivoglia obbligo risarcitorio nei confronti dell’automobilista