Anche con la sentenza  della  Sez. II penale della Suprema Corte, Sent., (data ud. 27/09/2023) 10/10/2023, n. 41125 si ribadisce che il profitto può essere una qualsivoglia utilità, anche solo di natura morale: 

...la giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte ha da sempre ribadito che nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purchè questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (cfr., per tutte, Sez. 2 -, n. 23177 del 16/04/2019, Gelik, Rv. 276104 - 01; Sez. 2, n. 49265 del 07/12/2012, Iudice, Rv. 253848 01; Sez. 2, n. 12800 del 06/03/2009, Vivian, Rv. 243953 - 01).

Le SS.UU. di questa Corte, in data 25.5.2023, dirimendo la medesima questione sollevata per quanto concerne il delitto di furto ("se il fine di profitto, in cui si concerta il dolo specifico del delitto di furto, debba essere inteso solo come finalità dell'agente di incrementare la sfera patrimoniale, sia pure in funzione del perseguimento di ulteriori fini conseguibili, ovvero se possa anche consistere nella volontà di trarre un'utilità non patrimoniale dal bene sottratto"), hanno affermato che "il fine di profitto del reato di furto, caratterizzante il dolo specifico dello stesso, può consistere anche in un fine di natura non patrimoniale"...