La Cassazione (con sentenza n. 4458/22) ci ricorda, in via di principio, che della detenzione o somministrazione di un prodotto non conforme alla normativa deve rispondere, in caso di società o impresa, a titolo di colpa, il legale rappresentante della stessa, essendo di fatto a questi riconducibili le inefficienze della organizzazione dell’impresa e la mancata vigilanza sull’operato del personale dipendente.
La medesima Corte, tuttavia, chiarisce altresì che qualora si sia in presenza di una catena di supermercati, il legale rappresentante non è per ciò solo responsabile qualora la catena medesima sia articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive in quanto la responsabilità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti va individuata all’interno della singola struttura aziendale.
Proprio per tale motivo, la responsabilità, nel caso preso in esame dalla Corte, andava riconosciuto in capo al preposto il quale solo poteva essere riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 5 lett. b) e 6 legge 283/1962.