La Suprema Corte (sentenza n. 46403/21) ci ricorda che l’imputato, per poter beneficiare del gratuito patrocinio, non deve considerare solo la propria condizione economica, ma è tenuto a verificare se nella famiglia con cui risiede emergano redditi di ogni tipo (imponibili o non) e se questi superino, o meno, i limiti indicati dal d.p.r. 115/2002.
Ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio, infatti, ai sensi dell’art. 76, comma 2, del d.p.r. 115/2002, nel reddito complessivo dell’istante, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune.
Nel caso di specie il soggetto, condannato per il reato di cui all’art. 95 del d.p.r. 115/2002, aveva dichiarato, contrariamente al vero, di vivere insieme a un fratello con un reddito complessivo annuo di € 2.400,00, mentre egli conviveva anche con i genitori ed in particolare con il padre che nell’anno d’imposta di riferimento aveva percepito un reddito pari ad € 14.493,00, così superando i parametri di cui agli artt. 76 e 92 del d.p.r. 115/2002.