NESSUN RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE SE IL LUNGO RITARDO DELL’AEREO HA PROVOCATO SOLO UN DANNO GENERICO.

 

Il Tribunale aveva accolto l’impugnazione proposta dalla Compagnia aera avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace con ci era stata accolta la domanda di risarcimento del danno proposta nei suoi confronti da un passeggero. In particolare, il Tribunale riteneva mancante la prova del danno subito dal ricorrente quale passeggero, seppur il volo preso dallo stesso fosse in grave ritardo.

Il passeggero proponeva perciò ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, articolato in tre motivi. In particolare, in base al primo di tali motivi, il ricorrente lamentava l’erroneità della valutazione del Tribunale in quanto non avrebbe tenuto in considerazione quanto disposto dalla Convenzione di Montreal che riconosce il diritto del passeggero ad ottenere il risarcimento del danno morale in ipotesi di prolungato ritardo aereo e che prevede la prova liberatoria a carico del vettore ove dimostri di aver adottato tutte le misure ragionevolmente richieste per evitarlo. La ricorrente aggiungeva che la Compagnia aerea non avrebbe assolto al proprio onere probatorio, viceversa, lo stesso ricorrente, avrebbe fornito prova documentale e testimoniale del subito ovvero “dei disagi, della fatica, dei patemi e dei timori, delle preoccupazioni e dell’ansia patiti a causa del ritardo e degli inadempimenti della Compagnia aerea”.

La Suprema Corte, ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dal passeggero, in quanto le lamentanze dello stesso proponevano un’inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie. I profili di fatto, infatti, tendono a suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal Tribunale, il quale, con valutazione insindacabile, perché riservata al giudice di merito, ha motivatamente ritenuto che non fosse stata fornita la prova del danno lamentato.