Per la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 40716 dd. 13.09.2018), non sussiste il reato di molestie (art. 660 C.P. “Molestia o disturbo alle persone”), nel caso in cui un soggetto tempesti una persona con lettere indesiderate. In particolare, il Supremo consesso ha affermato, come la molestia vi sia solamente nel caso in cui il molestatore agisca mediante l’utilizzo del telefono ovverosia mediante l’invio di sms.
Nel caso di specie, un uomo, a suo dire per mero scherzo, aveva inviato a una donna diverse lettere, contenenti altresì foto hard e apprezzamenti sessuali. Il Tribunale aveva quindi condannato l’uomo al pagamento dell’ammenda di € 300,00 per il reato di molestia. Il difensore dell’uomo, però, aveva sostenuto che mancavano gli elementi previsti dalla norma, affinché si potesse ritenere integrato il reato in questione. In particolare, secondo il difensore, risponde della contravvenzione in questione soltanto chi «in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo».
La Corte di Cassazione, ha pertanto seguito la linea difensiva del patrocinatore dell’umo, affermando che se a disturbare sono delle lettere trovate in cassetta, che il destinatario potrebbe decidere di non aprire, non scatterà alcuna molestia mancando quell'«intrusione diretta» nella sfera altrui, oggetto di tutela penale. Ebbene, essendo l'articolo 660 del Codice penale dedicato unicamente alla molestia telefonica, va da sé che non poteva essere preso a riferimento nel caso del ricorrente che, senza mai contattare la donna via messaggio, mail o cellulare, si era limitato a spedirle delle lettere, seppur bizzarre, erotiche e certamente sgradite.
Corte di Cassazione, Sezione 1 penale
Sentenza 13 settembre 2018, n. 40716
Data udienza 14 febbraio 2018