Per la Cassazione (sentenza n. 10758/2021), non scatta per il padrone il reato di cui all’art. 727, comma 2, C.P. (che punisce, come ipotesi contravvenzionale, “chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”), nel caso in cui il cane, pur indossando il collare elettrico, si presenti in buone condizioni di salute, senza segni cutanei all’altezza del collo ovvero problematiche dell’udito.
Nel caso preso in esame dalla Corte, l’uomo, cacciatore per passione, aveva applicato al proprio cane un collare predisposto alla trasmissione di scosse elettriche e per questo era stato condannato dai giudici di merito al pagamento di duemila euro di multa in quanto per l’appunto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 727 C.P.
La Suprema Corte ci ha chiarito che la condotta vietata dalla norma richiamata non è la mera apposizione sull’animale del collare elettronico, ma il suo effettivo utilizzo, nella misura in cui ciò provochi “gravi sofferenze” all’animale. Nella fattispecie, se è pur vero che l’animale indossava un collare munito di elettrodi, è altrettanto vero che si trovava in buone condizioni di salute. Mancavano quindi, di fatto, elementi indicativi del concreto utilizzo del collare e soprattutto delle sofferenze patite dall’animale quale conseguenza dell’utilizzo dello stesso.