Il Fondo di garanzia delle vittime della strada, è stato istituito con il compito di intervenire tutte le volte in cui in un sinistro stradale venga coinvolto un mezzo non assicurato oppure un mezzo non identificato.
Il fondo di garanzia per le vittime della strada, è un fondo istituito già con la L. n. 990 del 1969 (oggi abrogata per effetto dell’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni private) e oggi disciplinato dagli articoli 283 e seguenti del D.Lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle Assicurazioni private) e gestito
dalla Consap, società ad integrale capitale pubblico che agisce sotto la vigilanza del Ministero delle Attività Produttive, e ha il compito di garantire il giusto risarcimento ai danneggiati in caso di sinistro che coinvolge un mezzo non assicurato oppure un mezzo che non viene identificato.
Il Fondo di garanzia opera sul territorio nazionale attraverso delle Compagnie assicuratrici (c.d. designate) che cambiano a seconda della regione nella quale è avvenuto il sinistro e che gestiscono la procedura di risarcimento come se il mezzo non assicurato (oppure non identificato) fosse assicurato presso di loro.
Dopo avere il liquidato il danno, il Fondo procede a recuperare quanto pagato direttamente dal danneggiante (sempre che questi venga identificato).
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada interviene, in particolare, nelle ipotesi in cui l’incidente
sia stato causato da un veicolo:
1. non identificato: in questo caso vengono risarciti solo i danni alla persona. Se il danno alla persona è grave il Fondo risarcirà anche i danni alle cose con importo superiore ad Euro 500 e per la parte eccedente i 500 Euro;
2. non assicurato: in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona;
3. assicurato presso una Compagnia che al momento del sinistro si trova in uno stato di liquidazione coatta (o che successivamente venga a trovarsi in questa condizione): in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona;
4. messo in circolazione contro la volontà del proprietario: in questo caso vengono risarciti i danni alla persona e alle cose subiti dai terzi trasportati o dalle persone trasportate contro la loro volontà oppure dalle persone che sono inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo.
Per quanto attiene, invece, alla procedura di risarcimento, essa prevede i seguenti step.
Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento la Compagnia designata verificherà se effettivamente il mezzo che ha causato l'incidente non era coperto da alcuna assicurazione oppure se non risulta identificato.
A questo punto, se la richiesta rientra tra quelle che il Fondo può prendere in carico, si avvia la procedura di risarcimento come se il mezzo che ha causato il danno fosse assicurato dalla Compagnia designata.
Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione la Compagnia designata è obbligata a;
a) formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento;
b) comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta (si pensi al caso in cui la Compagnia ritiene che il sinistro non sia mai avvenuto).
Se la documentazione è incompleta la Compagnia deve segnalarlo al richiedente entro 30 giorni e il termine per effettuare l’offerta rimane sospeso finché la documentazione non viene integrata.
La Compagnia designata, una volta liquidato il risarcimento, procede ad identificare il responsabile del sinistro e a richiedere a quest'ultimo il rimborso di quanto pagato al danneggiato.
Se il danneggiante non procede spontaneamente al pagamento la Compagnia designata può procedere nei suoi confronti per il recupero coattivo della somma.