La Suprema Corte torna a ribadire che per configurarsi il reato di sfruttamento della prostituzione non è sufficiente aver locato l'appartamento ad una prostituta.
Per costante indirizzo giurisprudenziale, non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la cessione in locazione, a prezzo di mercato, di un appartamento ad una prostituta, anche se il locatore sia consapevole che la conduttrice vi eserciterà la prostituzione (tra le altre, Sez. 3, n. 7338 del 4/2/2014, Binazzi, Rv. 259747; Sez. 3, n. 33160 del 19/2/2013, Bertini, Rv. 255893). E' altresì vero che - per il medesimo, condiviso orientamento - non si può concludere negli stessi termini allorquando, oltre al godimento dell'immobile, vengano fornite prestazioni accessorie che esulino dalla stipulazione del contratto ed in concreto agevolino il meretricio; ad esempio occupandosi anche degli annunci pubblicitari necessari a far conoscere l'attività di meretricio che si svolgano nell'immobile locato.