Il reato tipizzato all'articolo 595 C.P., comma 3 quale ipotesi aggravata del delitto di diffamazione trova il suo fondamento nella potenzialita', nella idoneita' e nella capacita' del mezzo utilizzato per la consumazione del reato a coinvolgere e raggiungere una pluralita' di persone, ancorche' non individuate nello specifico ed apprezzabili soltanto in via potenziale, con cio' cagionando un maggiore e piu' diffuso danno alla persona offesa. D'altra parte lo strumento principe della fattispecie criminosa in esame e' quello della stampa, al quale il codificatore ha giustapposto "qualsiasi altro mezzo di pubblicita'", giacche' anche in questo caso, per definizione, si determina una diffusione dell'offesa ed in tale tipologia, quella appunto del mezzo di pubblicita', ha fatto rientrare la lezione ermeneutica della corte, ad esempio, un pubblico comizio (Sez. 5, n. 9384 del 28/05/1998, Forzano, Rv. 211471) ovvero (Sez. 5, 6/4/11, n. 29221, rv. 250459) l'utilizzo, al fine di inviare un messaggio, della posta elettronica secondo le modalità del "farward" e cioè verso una pluralità di destinatari. Detti arresti risultano infatti argomentati con il rilievo che, sia un comizio che la posta elettronica, vanno considerati mezzi di pubblicità, giacche' idonei a provocare una ampia e indiscriminata diffusione della notizia tra un numero indeterminato di persone.
E' ovvio che anche la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall'utilizzo per questo di una bacheca facebook, ha potenzialmente la capacita' di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perchè, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca facebook non avrebbe senso), sia perchè l'utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione.
Identificata nei termini detti, la condotta di postare un commento sulla bacheca facebook realizza, pertanto, la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dall'articolo 595 C.P., comma 3.