La Corte di Cassazione (sentenza n. 34335 dd. 16.09.2021) ci ricorda che, in tema di circolazione stradale, l’attraversamento della carreggiata da parte del pedone, anche al di fuori delle strisce pedonali, non è evento eccezionale dal quale può farsi discendere l’esonero della responsabilità del conducente.
Il conducente, infatti, ha l’obbligo di arrestarsi e cedere il passo al pedone, avvistandolo per tempo in base ad un criterio prudenziale che deve sempre informare la condotta di guida.
Da ciò ne deriva che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata l’esclusiva responsabilità di quest’ultimo, è necessario che il conducente si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso: occorre, infine, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo.