Con la recente sentenza n. 88 del 17 aprile 2019 la Consulta è stata chiamata a risolvere più questioni di legittimità costituzionale concernenti i reati stradali contro la persona. I Tribunali di Roma e Torino avevano infatti sollevato tali questioni, ritenendo sussistente la violazione dell’art. 590-quater con gli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, in quanto sottrae alla comparazione con eventuali attenuanti, escluse quelle relative alla minore età e alla minima partecipazione al fatto pluripersonale colposo, alcune circostanze aggravanti specifiche e qualificate previste dagli artt. 589-bis,590-bis e 590-ter. Invero, per effetto di tale norma, il giudice deve applicare dapprima l’aumento di pena connesso alle aggravanti, e solo successivamente sottrarre una quota pertinente alle eventuali attenuanti, irrogando pene sproporzionate.
La Corte Costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità sollevate, sostenendo che la normativa sui reati stradali contro la persona rientri nell’ambito dell’esercizio non irragionevole della discrezionalità del legislatore che ha ritenuto, secondo una non sindacabile opzione politica in materia penale, di contrastare in modo più energico condotte gravemente lesive dell’incolumità delle persone, che negli ultimi anni hanno creato diffuso allarme sociale.
La Consulta ha invece dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del d.lgs. n. 285 del 1992, n. 285 (Codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p., per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis C.P., il giudice abbia la possibilità di disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa, qualora non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis C.P. (guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l o sotto l’effetto di stupefacenti), il quale violerebbe il principio di eguaglianza e proporzionalità, trattando in modo identico situazioni diseguali.
Al di fuori quindi dei casi nei quali ricorre una delle aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis C.P., il giudice deve di conseguenza valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa.