Cassazione penale sez. VI, 29/09/2022, n.40044
Ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, che consiste nell'attività di immissione nel territorio nazionale di sostanze provenienti da altri Stati, non è sufficiente la mera conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore finalizzato all'importazione dello stupefacente, sussistendo la quale si configurerebbe la condotta di detenzione, ma è necessaria l'assunzione da parte dell'importatore della gestione dell'attività volta all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che le condotte che si collocano in una fase antecedente il conseguimento, anche all'estero, della disponibilità della sostanza possono configurare un tentativo punibile di importazione solo nel caso in cui siano connotate da serietà e affidabilità e risultino univoche e idonee a determinare l'introduzione dello stupefacente nel territorio nazionale).
Si segnala sul punto l'esistenza anche di un diverso orientamento.