E' principio da tempo recepito nella giurisprudenza della Corte Suprema quello per cui il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato dibancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualunque forma e con qualunque modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, nè la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Cass. 23 marzo 1999, Olivieri). Ne consegue che costituisce condotta idonea a integrare un fatto distrattivo, sussumibile nell'area di operatività della L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1), l'affitto dei beni aziendali per un canone incongruo: massimamente quando, come nel caso di specie, il complesso dei beni affittati esaurisca il compendio aziendale dell'impresa, per cui ne deriva l'impossibilità per questa di proseguire nella propria attività economica (Cass. 28 gennaio 1998, Martinel).
L'elemento oggettivo del reato è costituito, nelle plurime fattispecie previste dall'art.216 Legge fallimentare, in sostanza, dal distacco, in qualsiasi forma e con qualunque modalità, del bene dal patrimonio dell'imprenditore, con conseguente depauperamento o possibilità di depauperamento patrimoniale in danno dei creditori. Sull'elemento oggettivo e su quello soggettivo non ha incidenza né la natura dell'atto formale, con il quale il distacco viene operato - atto pubblico, scrittura privata, a titolo gratuito o oneroso, cessione, traditio - né il recupero o la possibilità di recupero del bene, attraverso specifiche azioni esperibili, in quanto la norma incriminatrice punisce, in analogia alla disciplina dei reati che offendono comunque il patrimonio, il fatto oggettivo del distacco, nella quale si traduce, con corrispondente danno, ontologicamente, ogni ingiustificato atto, non destinato alla realizzazione delle finalità dell'impresa. La norma di cui all'art.2740 c.c. impone all'imprenditore limiti alla libertà di disposizione dei propri beni che, a garanzia della integrità del patrimonio sul quale deve aprirsi il concorso dei creditori, sono destinati, ex lege, all'adempimento delle obbligazioni. La fattispecie si perfeziona, quindi, al momento del distacco del bene dal patrimonio, anche se il reato viene ad esistenza giuridica con la dichiarazione di fallimento, che non è l'evento del reato, e prescinde dalla validità, opponibilità e dagli effetti civili del trasferimento e dalle eventuali azioni esperibili per l'acquisizione del bene. Il recupero della res, reale o soltanto potenziale, è un "posterius" che non ha incidenza giuridica sulla fattispecie ormai perfetta ed è equiparabile alla restituzione della refurtiva operata dalla polizia nei reati contro il patrimonio.
Ovviamente ogni caso deve essere valutato nel concreto anche se è evidente come la Suprema Corte sul punto pare essere molto chiara nel ritenere che ogni operazione che potenzialmente potrebbe creare danni ai creditori può configurare la bancarotta per distrazione.